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I QUESITI REFERENDARI: COSA DICONO E CONSEGUENZE

SECONDO QUESITO (scheda arancione)
Accesso non più limitato alle sole coppie sterili


 

COSA PREVEDE LA LEGGE

L’articolo 1 della legge spiega che il provvedimento è mirato a «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana». E, secondo un iter diagnostico-terapeutico improntato alla gradualità, indica che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito quando non vi siano altri mezzi per rimuovere tali problemi (articolo 4). Una volta deciso il ricorso alla fecondazione artificiale, la legge prevede che le coppie vengano dettagliatamente informate su «metodi, problemi bioetici e possibili effetti collaterali sanitari e psicologici» delle tecniche, nonché dei «costi economici dell’intera procedura». Dopo essersi formati una volontà consapevole, i due partner devono esprimere un consenso informato scritto, che può essere revocato «fino al momento della fecondazione dell’ovulo», cioè fino al formarsi dell’embrione. La legge, all’articolo 14, allo scopo di tutelare gli embrioni prodotti, prevede che ne venga prodotto un numero utile a un unico e contemporaneo impianto e comunque non più di tre. Solo in caso di «documentata causa di forza maggiore» relativa allo stato di salute della donna che intervenga tra la fecondazione e l’impianto, viene consentito di congelare temporaneamente gli embrioni fino a che sia di nuovo possibile il trasferimento in utero.

 

COSA VIENE CHIESTO NELLA SCHEDA

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:

- art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;

- art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;

- art. 4, comma 1:«Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata o certificata da atto medico»;

- art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;

- art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»;
 
- art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo»;

- art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «di cui al comma 2 del presente articolo»;

- art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

- art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?

 

COSA VUOLE CAMBIARE IL QUESITO
 

Il quesito numero 2 mira ad abolire il vincolo che per accedere alla procreazione assistita le coppie debbano avere problemi di sterilità accertata. Viene inoltre cancellato ogni principio di gradualità nel ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale. Viene abolito ogni limite alla produzione di embrioni e si dà la possibilità di rifiutare qualunque impianto anche dopo la formazione degli embrioni.

 

COSA SUCCEDEREBBE SE VINCESSERO I SI'

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