home documenti 

 

       Legge 40: gli articoli interessati  

     

      Gli articoli della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, «Norme in materia di

      procreazione medicalmente assistita» direttamente interessati dai quesiti

      referendari numero 1 e numero 2. In azzurro sono evidenziate le parti che

      i referendum 1 e 2 intendono abrogare. In arancione le ulteriori frasi che

      il referendum numero 2 intende cancellare in più. In carattere tondo,

      infine, quanto resterebbe del testo di legge originario nel caso

      prevalessero i sì nella consultazione.

      CAPO I

      PRINCÌPI GENERALI

       Art.1

      Finalità

      1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti

      dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla

      procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità

      previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti

      coinvolti, compreso il concepito.

      2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito

      qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le

      cause di sterilità o infertilità. 

      CAPO II

      ACCESSO ALLE TECNICHE 

      Art. 4

      Accesso alle tecniche

      1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è

      consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere

      altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque

      circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate

      da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa

      accertata e certificata da atto medico.

      2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in

      base ai seguenti princípi:

      a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado

      di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,

      ispirandosi al principio della minore invasività;

      b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.

      3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita

      di tipo eterologo. 

      Art. 5

      Requisiti soggettivi

      1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono

      accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di

      maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età

      potenzialmente fertile, entrambi viventi. 

      Art. 6

      Consenso informato

      1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase

      di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il

      medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui

      metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari

      e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle

      probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle

      relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il

      nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere

      a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio

      1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla

      procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente

      comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei

      confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle

      tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà

      consapevole e consapevolmente espressa.

      2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici

      dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

      3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di

      procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente

      al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con

      decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi

      dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre

      mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la

      manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve

      intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può

      essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino

      al momento della fecondazione dell’ovulo.

      4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico

      responsabile della struttura può decidere di non procedere alla

      procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine

      medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione

      scritta di tale decisione.

      5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione

      medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante

      sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e

      all’articolo 9 della presente legge.

      CAPO VI

      MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE 

      ART. 13

      Sperimentazione sugli embrioni umani

      1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

      2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è

      consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente

      terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della

      salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano

      disponibili metodologie alternative.

      3. Sono, comunque, vietati:

      a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione

      o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

      b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti

      ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione

      o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il

      patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne

      caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità

      diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

      c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di

      scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia

      di ricerca;

      d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la

      produzione di ibridi o di chimere.

      4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione

      da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di

      violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le

      circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste

      dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto

      a queste.

      5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio

      professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria

      condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. 

      ART. 14

      Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni

      1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo

      restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

      2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione

      tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non

      devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente

      necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a

      tre.

      3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti

      possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo

      stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione

      è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del

      trasferimento, da realizzare non appena possibile.

      4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita

      è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi

      previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

      5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro

      richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire

      nell’utero.

      6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi

      precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da

      50.000 a 150.000 euro.

      7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale

      nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno

      dei reati di cui al presente articolo.

      8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile,

      previo consenso informato e scritto.

      9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la

      sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.