Legge 40: gli articoli interessati
Gli articoli della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, «Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita» direttamente interessati dai quesiti
referendari numero 1 e numero 2. In azzurro sono evidenziate le parti che
i referendum 1 e 2 intendono abrogare. In arancione le ulteriori frasi che
il referendum numero 2 intende cancellare in più. In carattere tondo,
infine, quanto resterebbe del testo di legge originario nel caso
prevalessero i sì nella consultazione.
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
Art.1
Finalità
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti
dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le
cause di sterilità o infertilità.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
Art. 4
Accesso alle tecniche
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate
da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in
base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado
di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo.
Art. 5
Requisiti soggettivi
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di
maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Art. 6
Consenso informato
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase
di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il
medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui
metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari
e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle
probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle
relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il
nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere
a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla
procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente
comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei
confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle
tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà
consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici
dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente
al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con
decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la
manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve
intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può
essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino
al momento della fecondazione dell’ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura può decidere di non procedere alla
procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine
medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione
scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante
sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 8 e
all’articolo 9 della presente legge.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE
ART. 13
Sperimentazione sugli embrioni umani
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è
consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione
o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione
o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia
di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la
produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste
dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio
professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14
Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo
restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non
devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre.
3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti
possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo
stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione
è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita
è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi
previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro
richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell’utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi
precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale
nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno
dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile,
previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.