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LEGGE 19 Febbraio 2004, n. 40

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

 

 

 

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI 

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

 

Art. 1.

(Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi

derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito

il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni

e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i

diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito

qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere

le cause di sterilita' o infertilita'.

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 2.

(Interventi contro la sterilita' e la infertilita).

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, puo' promuovere ricerche sulle

cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni

della sterilita' e della infertilita' e favorire gli interventi

necessari per rimuoverle nonche' per ridurne l'incidenza, puo'

incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di

crioconservazione dei gameti e puo' altresi' promuovere campagne di

informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilita' e della

infertilita'.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima

di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'

previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze

e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. 

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 3.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405,

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della

sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di

procreazione medicalmente assistita;

d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento

familiare".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 Note all'art. 3:

 - Il testo dell'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n.

 405 (istituzione dei consultori familiari) come modificato

 dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

 “Art. 1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla

 maternita' ha come scopi;

 a) l'assistenza psicologica e sociale per la

 preparazione alla maternita' ed alla paternita'

 responsabile e per i problemi della coppia e della

 famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

 b) la somministrazione dei mezzi necessari per

 conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e

 da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel

 rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica

 degli utenti;

 c) la tutela della salute della donna e del prodotto

 del concepimento;

 d) la divulgazione delle informazioni idonee a

 promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i

 metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

 d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai

 problemi della sterilita' e della infertilita' umana,

 nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente

 assistita;

 d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione

 e l'affidamento familiare.

 Le somme non impiegate in un esercizio possono essere

 impiegate negli anni seguenti.

 Tali finanziamenti possono essere integrati dalle

 regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di

 comuni direttamente o attraverso altre forme da essi

 stabilite.

 Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si

 provvede per il medesimo anno finanziario mediante

 riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato

 di previsione della spesa del Ministero del tesoro per

 l'anno medesimo.

 Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare

 con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”.

 

 

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE 

 

Art. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e'

consentito solo quando sia accertata l'impossibilita' di rimuovere

altrimenti le cause impeditive della procreazione ed e' comunque

circoscritto ai casi di sterilita' o di infertilita' inspiegate

documentate da atto medico nonche' ai casi di sterilita' o di

infertilita' da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate

in base ai seguenti principi:

a) gradualita', al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un

grado di invasivita' tecnico e psicologico piu' gravoso per i

destinatari, ispirandosi al principio della minore invasivita';

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente

assistita di tipo eterologo.

 

 

CAPO II

ACCESSO ALLE TECNICHE 

 

Art. 5.

 (Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono

accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie

di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta'

potenzialmente fertile, entrambi viventi.

 

Art. 6.

(Consenso informato).

1. Per le finalita' indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in

ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente

assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui

all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili

effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti

all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilita' di

successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonche' sulle relative

conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.

Alla coppia deve essere prospettata la possibilita' di ricorrere a

procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio

1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla

procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al

presente comma e quelle concernenti il grado di invasivita' delle

tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite

per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il

formarsi di una volonta' consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi

economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture

private autorizzate.

3. La volonta' di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di

procreazione medicalmente assistita e' espressa per iscritto

congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo

modalita' definite con decreto dei Ministri della giustizia e della

salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Tra la manifestazione della volonta' e

l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non

inferiore a sette giorni. La volonta' puo' essere revocata da

ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento

della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico

responsabile della struttura puo' decidere di non procedere alla

procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di

ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia

motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di

procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con

chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui

all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

 

 

 Note all'art. 6:

 - La legge 4 maggio 1983, n. 184. e successive

 modificazioni, concerne: “Diritto del minore ad una

 famiglia”.

 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto

 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'

 il seguente:

 “3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

 regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

 autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

 materie di competenza di piu' Ministri, possono essere

 adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

 dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

 dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.”.

 

 

Art. 7.

(Linee guida).

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di

sanita', e previo parere del Consiglio superiore di sanita',

definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti

l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione

medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le

strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre

anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime

procedure di cui al comma 1.

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

 

 Art. 8.

(Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione

medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli

riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere

alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

 

Art. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternita'

e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente

assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui

all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso

e' ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione di

disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall'articolo 235,

primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, ne' l'impugnazione di

cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di

procreazione medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta'

di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3

novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in

violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di

gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il

nato e non puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne'

essere titolare di obblighi.

 

 

 Note all'art. 9:

 - Il testo dell'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2)

 del codice civile, e' il seguente:

 “L'azione per il disconoscimento di paternita' del

 figlio concepito durante il matrimonio consentita solo nei

 casi seguenti:

 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo

 compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno

 prima della nascita;

 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto

 da impotenza, anche se soltanto di generare;”.

 - Il testo dell'art. 263 del codice civile e' il

 seguente:

 “Art. 263 (Impugnazione del riconoscimento per difetto

 di veridicita). - Il riconoscimento puo' essere impugnato

 per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento,

 da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia

 interesse.

 L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione.

 L'azione e' imprescrittibile”.

 - Il testo dell'art. 30 comma 1, del regolamento di cui

 al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,

 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione

 dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,

 comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e' il

 seguente:

 “1. La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei

 genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o

 dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al

 parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non

 essere nominata.”. 

 

 

CAPO IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE

ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE

MEDICALMENTE ASSISTITA

 

 Art. 10.

(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono

realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle

regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge:

a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni

e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle

disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti

tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

 

 

Art. 11.

(Registro).

1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso

l'Istituto superiore di sanita', il registro nazionale delle

strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione

medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito

dell'applicazione delle tecniche medesime.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e diffonde, in

collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le

informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la

pubblicita' delle tecniche di procreazione medicalmente assistita

adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le istanze, le

informazioni, i suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche

e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire

agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di

sanita' i dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15

nonche' ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle

funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorita'

competenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,

determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere

dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo

speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

CAPO V

DIVIETI E SANZIONI

 

Art. 12.

(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di

soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto

previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5,

applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i

cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti

sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso

sesso o non coniugati o non conviventi e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si

avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In

caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2,

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita

senza avere raccolto il consenso secondo le modalita' di cui

all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione

medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui

all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da 100.000 a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la

commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di

maternita' e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con

la multa da 600.000 a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano

discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico,

quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in

vita o morto, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con

la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito,

altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio della

professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le

tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio

professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria

condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo

quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla

struttura al cui interno e' eseguita una delle pratiche vietate ai

sensi del presente articolo e' sospesa per un anno. Nell'ipotesi di

piu' violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva

l'autorizzazione puo' essere revocata.

 

 

 Nota all'art. 12:

 - Il testo dell'art. 76, commi 1 e 2, del decreto del

 Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo

 unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

 materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), e' il

 seguente:

 “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti

 falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo

 unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi

 speciali in materia.

 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'

 rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso”.

 

 

 

CAPO VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

 

Art. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e'

consentita a condizione che si perseguano finalita' esclusivamente

terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della

salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano

disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di

sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla

presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei

gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di

manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano

diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete

ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione

degli interventi aventi finalita' diagnostiche e terapeutiche, di cui

al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di

scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini

procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa

e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la

reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e'

aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze

aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute

equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio

professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria

condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

 

 

Art. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni,

fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto

dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto

dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni

superiore a quello strettamente necessario ad un unico e

contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti

possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa

allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della

fecondazione e' consentita la crioconservazione degli embrioni stessi

fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente

assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime,

salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su

loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da

trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi

precedenti e' punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa

da 50.000 a 150.000 euro.

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio

professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria

condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e

femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 e' punita con

la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

  

 Nota all'art. 14:

 - La legge 22 maggio 1978, n. 194, concerne: Norme per

 la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione

 volontaria della gravidanza”.

 

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 Art. 15.

(Relazione al Parlamento).

1. L'Istituto superiore di sanita' predispone, entro il 28 febbraio

di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute

in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5,

sull'attivita' delle strutture autorizzate, con particolare

riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli

interventi effettuati.

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1,

presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento

sull'attuazione della presente legge.

 

 

Art. 16.

(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attivita' sanitarie

ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure per

l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita

disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di

coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione

dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda

unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di

personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale

dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

2. L'obiezione puo' essere sempre revocata o venire proposta anche al

di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la

dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione

agli organismi di cui al comma 1.

3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed

esercente le attivita' sanitarie ausiliarie dal compimento delle

procedure e delle attivita' specificatamente e necessariamente

dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente

assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente

l'intervento.

 

 

Art. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso

l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'ordinanza del Ministro

della sanita' del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di

procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni

della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di

entrata in vigore della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al

Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica

degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di

procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di

entrata in vigore della presente legge, nonche', nel rispetto delle

vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati

personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso

alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli

embrioni. La violazione della disposizione del presente comma e'

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000

euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore

di sanita', definisce, con proprio decreto, le modalita' e i termini

di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

 

 

 Nota all'art. 17:

 - L'ordinanza del Ministro della sanita' del 5 marzo

 1997, concerne: Divieto di pratiche di clonazione umana o

 animale”.

 

 

Art. 18.

(Fondo per le tecniche di procreazione

medicalmente assistita).

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione

medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5,

presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per le

tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo e'

ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro

della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano.

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la

spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito

dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle

finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

 Data a Roma, addi' 19 febbraio 2004

 CIAMPI

 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 

 

LAVORI PREPARATORI

 Camera dei deputati (atto n. 47):

 Presentato dall'on. Giorgetti il 30 maggio 2001.

 Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in

 sede referente, il 28 giugno 2001 con parere delle

 commissioni I, II, V e Parlamentare per questioni

 regionali.

 Esaminato dalla XII commissione, il 29 novembre 2001,

 30 gennaio 2002, 13, 14, 20, 21 e 28 febbraio 2002, 13, 20,

 21, 25 e 26 marzo 2002.

 Relazione scritta presentata il 26 marzo 2002 (atto n.

 47, 147, 156, 195, 406, 562, 639, 676, 762, 1021, 1775,

 1869, 2042, 2162, 2465, 2492/A - relatore on. Bianchi).

 Esaminato in aula il 27 marzo 2002, 11, 12 giugno 2002

 e approvato il 18 giugno 2002 in un testo unificato con gli

 atti numeri 147 (Ce' ed altri), 156 (Burrani Procaccino),

 195 (Cima), 406 (Mussolini), 562 (Molinari), 639 (Lucchese

 ed altri), 676 (Martinat ed altri), 76 (Angela Napoli),

 1021 (Serena), 1775 (Maura Cossutta ed altri), 1869

 (Bolognesi e Battaglia), 2042 (Palombo ed altri), 2162

 (Deiana ed altri), 2465 (Patria e Corsetto), 2492 (Di

 Teodoro).

 Senato della Repubblica (atto n. 1514):

 Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in

 sede referente, il 25 giugno 2002 con pareri delle

 commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e Parlamentare per le questioni

 regionali.

 Esaminato dalla 12ª commissione il 31 luglio 2002; 4,

 11, 13, 19, 20, 25 e 27 febbraio 2003; 11, 13, 18, 20 e 25

 marzo 2003; 2, 3, 8, 9 10 e 16 aprile 2003; 6, 8, 14, 15 e

 29 maggio 2003; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24 e 25 giugno

 2003; 2 e 9 luglio 2003.

 Relazione scritta annunciata il 23 settembre 2003 (atto

 n. 1514, 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1521,

 1715, 1837 e 2004-A/bis - relatore sen. Del Pennino).

 Esaminato in aula il 24, 25 e 30 settembre 2003; 1 e 2

 ottobre 2003; 3, 4, 10 dicembre 2003 e approvato con

 modificazioni, l'11 dicembre 2003.

 Camera dei deputati (atto n. 47, 147, 156, 195, 406, 562,

 639, 676, 762, 1021, 1775, 1869, 2042, 2162, 2465, 2492-B):

 Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in

 sede referente, il 12 dicembre 2003 con parere delle

 commissioni I e V.

 Esaminato dalla XII commissione, il 13, 14 e 15 gennaio

 2004.

 Esaminato in aula il 19 e 20 gennaio 2004 e approvato

 il 10 febbraio 2004.