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Il caso Eluana, quando i giudici vanno contro la
Costituzione
Afferma il prof. Alberto Gambino, Ordinario di
Diritto civile
ROMA, giovedì, 10 luglio 2008 (ZENIT.org).- La
sentenza della Corte di Appello di Milano sulla vicenda della
ragazza di Lecco che vive in stato vegetativo da circa 16 anni pone
in Italia l’interrogativo inquietante se, dunque, si sia
definitivamente aperto all’eutanasia e se ciò sia conforme alle
leggi della Repubblica italiana.
Lo abbiamo chiesto al prof. Alberto Gambino, Ordinario di Diritto
privato all’Università di Napoli “Parthenope” e di Diritto civile
all’Università Europea di Roma.
Cosa dice esattamente la decisione dei giudici di Appello di
Milano?
Prof. Alberto Gambino: La decisione fa seguito alla sentenza di
Cassazione dello scorso ottobre ove si afferma che si può
autorizzare la cessazione delle terapie di un paziente in stato
vegetativo “irreversibile”, ove si ritenga, in base ad alcune
presunzioni, che questa sia la sua volontà. Ora i giudici d’Appello
applicano il principio al caso specifico ricorrendo alla figura del
rappresentante legale.
Cosa significa questo?
Prof. Alberto Gambino: Significa che un soggetto diverso da Eluana
può decidere se interrompere le terapie. Ma attenzione qui c’è già
un gravissimo errore di fatto: Eluana non è sotto terapia, ma viene
alimentata attraverso un tubicino. Si tratta, dunque, di non darle
più da bere e da mangiare, esattamente come il caso di Terry
Schiavo.
Ma Eluana, se fosse cosciente, potrebbe sottrarsi a tale
alimentazione artificiale?
Prof. Alberto Gambino: Il punto è proprio questo: “se fosse
cosciente”. Ma Eluana non lo è, e, dunque, si ricorre ad un terzo
soggetto, che secondo i giudici fungerebbe da arbitro circa la
presunta volontà di Eluana, ma che in realtà pone in essere un
arbitrio giuridicamente e costituzionalmente inaccettabile.
Perché questo comportamento è secondo lei contrario al diritto?
Prof. Alberto Gambino: Intanto perché il nostro diritto conosce la
figura della rappresentanza solo per l’esercizio di diritti
disponibili e, invece, la vita è giuridicamente “indisponibile”.
Poi, e soprattutto, perché il diritto serve a tutelare le persone,
qui, invece, viene strumentalmente utilizzato per eliminarle. A ben
vedere, da un punto di vista giuridico, non c’è molta differenza con
il potere di vita e di morte degli imperatori romani, l’ideologia
nazista o la schiavitù che rende gli uomini come cose.
Sono concetti forti...
Prof. Alberto Gambino: Sono concetti forti se si ha un approccio
culturale – è chiaro che le situazioni storicamente e socialmente
sono diverse – ma sono concetti esatti se si ha presente la funzione
del diritto che è, ripeto, quella di tutelare sfere di interesse, in
primis la vita, non di annientarle.
I giudici richiedono anche una valutazione dei principi
etico-religiosi del malato.
Prof. Alberto Gambino: E questo non può che aggravare l’erroneità
della decisione della Corte d’Appello e, ancora prima, della
Cassazione. Risalire alle visioni del mondo del paziente, che
nessuno può dire ancora attuali, significa definitivamente di non
tenere conto della reale volontà del malato, che, per essere libera,
deve essere attuale, circostanziata e contestualizzata. E’
umanamente drammatico e sbagliato retrodatarla perché si finisce,
come detto, per farsi strumento di un arbitrio, in base ad una
presunta volontà altrui.
Lei afferma che la decisione è inaccettabile anche con
riferimento alla Costituzione italiana.
Prof. Alberto Gambino: Sì, intanto perche alcuni interpreti fanno
erroneamente discendere il diritto del malato al rifiuto delle cure
dall’art. 32 della Costituzione, dove si fa divieto di trattamenti
sanitari obbligatori a meno che non ci sia una legge a consentirli.
Nel caso di Eluana, intanto non siamo davanti ad un trattamento
sanitario, che non consiste certo nel dare da mangiare ad un malato.
Inoltre l’articolo 32 della Carta costituzionale si riferisce a
trattamenti collettivi, come una terapia imposta dall’autorità
pubblica ai cittadini, e non alla cura indicata dal medico per un
singolo paziente. Se solo si avesse tempo di rileggere la nostra
bellissima Costituzione, ci si accorgerebbe subito che nel dibattito
alla Costituente su questo articolo l’obiettivo era quello di
evitare, memori delle aberrazioni dei regimi totalitari, interventi
terapeutici di massa.
In base a cosa allora il paziente può rifiutarsi?
Prof. Alberto Gambino: In base alla sua libertà, che preclude che
altri possano intervenire sul proprio corpo senza il necessario
consenso dell’interessato. Siamo nell’articolo 2 della Costituzione
che riconosce i diritti inviolabili della persona e la sua libertà
ne è il presupposto, fino alla drammatica estrema conseguenza di
lasciarsi morire anziché farsi curare, come riportarono le cronache
qualche anno fa per il caso di una donna che rifiutò l’amputazione
di un arto in cancrena, e poi a causa di questo morì.
Sono decisioni legittime queste?
Prof. Alberto Gambino: Eticamente non le condivido, ma il diritto
preserva lo spazio di libertà; sarà poi la coscienza morale degli
uomini o, per chi crede, Dio, a giudicare.
Dunque il cerchio si chiude, la libertà può essere esercitata
soltanto dall’interessato?
Prof. Alberto Gambino: Esatto. Nessuno può farsi rappresentante di
decisioni drammatiche come l’esito della vita di una persona. E’
proprio per questo che parlo di “paradosso del testamento
biologico”: si vuole tutelare la libertà dell’individuo di rifiutare
le cure o addirittura il cibo, e poi quella libertà viene esercitata
da vari soggetti tranne che dal suo effettivo titolare. Come ho già
avuto modo di dire, siamo davanti ad un’analisi fondata sullo schema
costi-benefici e non sulla reale salvaguardia della libertà della
persona. Il malato in stato vegetativo finisce per essere
considerato un “peso” sociale, che, per quanto umanamente
drammatico, non potrà mai ridurre il valore della persona-soggetto
di diritto ad un bene disponibile come se fosse una cosa.
Questa situazione rappresenta per l’Italia l’anticamera
dell’eutanasia?
Prof. Alberto Gambino: No, è già eutanasia.
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